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15/11/2024
È pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte in merito al fatto che le violenze esercitate da uno dei coniugi durante il matrimonio, anche nel caso in cui si tratti di un solo episodio di violenza, costituiscono un fatto talmente grave da giustificare l’addebito della separazione, salvo che trovino corrispondenza in comportamenti analoghi tenuti dall’altra parte (Cass. 14.1.2016 n. 433, Cass. 7.4.2005 n. 7321).
Ed ancora “in tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass. Sez. I n. 817 del 14.01.2011).
Applicando tali principi al caso di specie ritiene il Tribunale dimostrata l’addebitabilità della separazione al marito in considerazione del grave comportamento denigratorio e violento verso la moglie intrinsecamente sufficiente a determinare la crisi coniugale.
avv. michele de benedittis