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05/11/2022
Il Decreto legislativo 21.12.2021 n. 230 ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico: “unico” in quanto mira a semplificare e a potenziare il sistema dei c.d. bonus famiglia “universale” in quanto spetta a tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente sia dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, autonomi, inoccupati), sia dalla situazione reddituale. L’assegno è erogato su base mensile per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, con importo determinato dall’Inps sulla base della condizione economica del nucleo familiare.
Sin dall’entrata in vigore della normativa sono emerse alcune problematiche applicative in caso di coppie separate o divorziate, soprattutto se in conflitto. Il punto di partenza voluto dal legislatore è la suddivisione al 50% dell’assegno unico e familiare tra i coniugi.
Il Tribunale di Trani, in un recentissimo provvedimento, decidendo sulla domanda proposta dal genitore collocatario prevalente dei figli della ex coppia (che aveva allegato la riduzione delle somme mensilmente percepite per il mantenimento dei 4 figli per effetto della disciplina sull’assegno unico universale che consente a ciascun genitore di trattenere il 50% dell’importo e, pertanto, aveva chiesto modificarsi le condizioni stabilite con ordinanza presidenziale nel senso di riconoscere il suo diritto quale coniuge collocataria dei figli al percepimento dell’assegno unico universale nella misura del 100%), ha ritenuto che in mancanza di accordo fra i coniugi, la regola è la divisione dell’importo dell’assegno unico a metà fra i coniugi non potendosi considerare alla stregua di un miglioramento delle condizioni economiche del Lastella la percezione, come per legge, della metà dell’assegno unico per i figli, trattandosi di somme per l’appunto destinate alle esigenze della prole.
avv. michele de benedittis