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15/09/2021
La cessione di quota di società a responsabilità limitata è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle parti non richiedendo nei rapporti interni tra soci, la forma scritta nè ad substantiam, nè ad probationem; la cessione ha come oggetto immediato la partecipazione sociale per la cui consistenza o valore dei beni costituenti il patrimonio sociale, a meno che non sia prevista una specifica garanzia sul punto, non è rilevante al fine della efficacia del contratto. La successiva redazione dell'atto pubblico assolve una funzione meramente riproduttiva degli estremi del negozio, al fine di potere adempiere al sistema di pubblicità previsto per legge (Cass. ordinanza n.21650/2019). Nel caso di specie, dal tenore letterale della scrittura privata intercorsa tra le parti non si evince un obbligo a prestare un nuovo consenso secondo lo schema preliminare-contratto definitivo. La terminologia usata depone unicamente per l'intervenuto perfezionamento del contratto residuando unicamente un obbligo di formalizzazione della scrittura privata nelle forme dell'atto pubblico.
avv. michele de benedittis