COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA – MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO

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31/03/2022

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ex lege 21 ottobre 2021 n.147 di conversione del DL 118/2021 consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell'emergenza economica e finanziaria e di prevenire lo stato insolvenza.

Gli imprenditori, con l'instaurazione di tale procedura, sono messi in condizione di trattare con i propri creditori in merito alla propria esposizione debitoria, con la mediazione di un soggetto terzo ed imparziale e con la possibilità di proseguire la propria attività di impresa senza subire iniziative esecutive. 

Al debitore è concessa la possibilità di tutelare la propria impresa da possibili iniziative pregiudizievoli azionabili dai creditori che potrebbero inficiare la positiva conclusione delle trattative. L’imprenditore, pertanto,  ha la possibilità di richiedere alla CCIAA, con l’istanza di nomina dell’esperto negoziatore, l’applicazione di misure protettive del patrimonio. Contestualmente, deve formulare analoga richiesta al Tribunale competente ex art. 9 l.f. richiedendo la conferma piuttosto che la modifica delle misure di protezione. Il Giudice, in caso di omesso o il ritardato  deposito del ricorso dichiarerà l’inefficacia delle misure protettive disposte dalla CCIAA..

Tuttavia, non appare chiarissimo al verificarsi di tale fattispecie quanto previsto dall’art. 7 co.1-3 in ordine  alla cancellazione dell’avvenuta pubblicazione sul registro imprese, del numero di ruolo. La ratio della seconda pubblicazione risiederebbe nella necessità di informare i terzi dell’esistenza di un procedimento e del suo numero di registro onde adottare le opportune iniziative e che da una piana lettura del primo comma dell’art. 7 sembrerebbe di arguire che prima di cancellare l’iscrizione per tardività del ricorso giurisdizionale occorre attendere il termine di trenta giorni.

E' stato ritenuto (Tribunale Trani, decreto 23.03.2022) che una tale lettura porterebbe a conseguenze incongrue: se il ricorso non è stato depositato, non si vede quale numero di ruolo potrebbe mai essere pubblicato, mentre se il ricorso è tardivo non è comprensibile, a prima vista, per qual motivo, prima di procedere alla cancellazione dovuta al ritardato deposito del ricorso al tribunale, si dovrebbe      attendere anche l’inutile decorso del termine assegnato al debitore per procedere  a questa ulteriore e specifica pubblicazione.

Si potrebbe pertanto ipotizzare come obbligatoria, a pena di inefficacia e di cancellazione della protezione, “anche” la pubblicazione nei trenta giorni del numero di procedimento. In realtà anche questa opzione appare impraticabile, vuoi perché la pubblicazione nei trenta giorni non è imposta dalla norma espressamente a pena di inammissibilità vuoi  perché il secondo periodo del terzo comma dell’art. 7 del d.l. prevede che il decreto di reiezione sia emesso solo nel caso di tardivo deposito del ricorso;

Non resta allora che ritenere che il legislatore  è incorso in un’imprecisione e che la pubblicazione nei trenta giorni è una formalità la cui omissione determina una semplice irregolarità, mentre la cancellazione della pubblicazione dell’istanza di protezione nel caso di ricorso giurisdizionale tardivo dovrà essere eseguita una volta trascorso il suddetto termine di trenta giorni, onde consentire una sorta di spatium deliberandi all’imprenditore prima della fine del regime protettivo.
avv. michele de benedittis
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