CONFORMTA’ CATASTALE E NULLITA’ DELL’ATTO

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07/01/2022

La conformità catastale si concretizza nella piena rispondenza tra lo stato effettivo dell’immobile compravenduto e le informazioni contenute nei documenti e atti conservati al catasto.

La conformità catastale prescritta dall’art. 29 c.1 bis legge n. 52/1985 ha ad oggetto la verifica congiunta:

-della conformità catastale oggettiva (la corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell’immobile compravenduto e la sua rappresentazione catastale). Essa dispone che il contratto contenga, oltre all’identificazione catastale ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto, una specifica dichiarazione degli intestatari dell’atto (sostituibile con una attestazione di un tecnico abilitato) di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto. La conformità catastale oggettiva attiene alla sfera di validità del contratto poiché, in mancanza,  l’atto è nullo poichè privo del contenuto prescritto.

-della conformità catastale soggettiva, ossia la corrispondenza tra l’identità del venditore del bene immobile  e l’intestatario catastale dell’immobile stesso. Il notaio rogante, a tal fine, è obbligato ad individuare gli intestatari catastali ed a verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Sia il compratore che il venditore hanno l’onere dichiarativo della conformità catastale nell’atto di compravendita, onere che non può ritenersi assolto con la produzione della dichiarazione di conformità allo stato di fatto della sola planimetria catastale depositata. Tale dichiarazione, infatti, rileva anche ai fini del distinto requisito richiesto dalla norma e rappresentato dai dati catastali, perché soltanto questi ultimi costituiscono elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali dell’immobile rilevanti ai fini fiscali ( Cass. Civ. n. 39403/2021). Pertanto, l’omissione anche di una sola delle informazioni di conformità catastale comporta la nullità assoluta dell’atto notarile di compravendita (la norma ha, infatti, una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, tanto da conseguire la responsabilità disciplinare del notaio ex art. 28 della legge notarile).

avv. michele de benedittis

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