Contratti bancari, azione di ripetizione di indebito, onere della prova

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18/11/2021

Il correntista che agisce in giudizio nei confronti di un istituto di credito per ottenere la restituzione delle somme versate e non dovute per via di clausole nulle o inefficaci  ha l’onere di dimostrare la propria pretesa attraverso la produzione del contratto di conto corrente bancario.

Nel rapporti bancari, il cliente che agisca per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (Corte di Appello Milano Sez. I 27/02/2020 n.663), senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. Civ. Sez. VI, 13/12/2019, n.33009).

avv. michele de benedittis
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