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28/11/2023
Con Ordinanza n.8161/2023 gli ermellini della Suprema Corte di Cassazione hanno ancora una volta chiarito che Ove venga prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l’autenticità della sottoscrizione, il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, a meno che la parte, che l’abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale; quindi, solo nel caso in cui – all’esito della procedura prevista dagli articoli 216 e ss. cod. proc. civ. – rimanga accertata la veridicità e l’originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria, l’efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero – con riferimento alla vicenda in esame – quella contemplata dall’articolo 2702 cod. civ. .
avv. michele de benedittis