Emergenza debiti: come uscirne con la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

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06/04/2020

La crisi economica globale già in atto e che seguirà alla pandemia avrà conseguenze drammatiche sulle famiglie e sulle aziende perchè andrà a generare o a peggiorare situazioni di eccessivo indebitamento da parte di chi avendo perso il proprio lavoro, oppure vedendo la propria azienda andare in crisi, non sarà più in grado di far fronte alla mole dei debiti accumulati. 

La legge 27 gennaio 2012 n. 3 (c.d. Legge sul “sovra-indebitamento”), nonché la successiva Legge 17 dicembre 2012 n. 221 di conversione del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, fu varata con l’intento di consentire a taluni soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche  di avviare una procedura volta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti, mediante un pagamento rateale concordato nonché con un forte stralcio dell’esposizione debitoria complessiva.

La legge n. 3/2012 prevede tre diverse procedure: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la procedura di liquidazione del patrimonio.

1) IL PIANO DEL CONSUMATORE

Il piano del consumatore, in primo luogo, può essere presentato soltanto dai privati consumatori. L’art. 6 comma 2 lett. b) della L. n. 3/2012 precisa che per "consumatore" deve intendersi il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il piano del consumatore è approvato e reso esecutivo mediante omologa dal Giudice del Tribunale del luogo ove il debitore ha la propria residenza con propria autonoma decisione e ciò anche a prescindere dal consenso dei creditori del sovraindebitato. Il Giudice, infatti, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento (anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali) omologa il piano disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

2) L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, può essere presentato da enti e imprese non fallibili ed ha caratteristiche per certi versi molto simili a quelle del piano del consumatore. L’unica, grande differenza è costituita dal fatto che l’accordo, allo stato, deve essere accettato da tanti creditori i quali rappresentino almeno il 60% di tutti i debiti del soggetto

3) PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

Con la liquidazione del patrimonio il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti. Un liquidatore nominato dal Tribunale provvederà a vendere tutti i suoi beni ed a pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti. 

Il debitore perde tutti i suoi beni potendo mantenere soltanto:

1.      i beni che, per legge, non possono essere pignorati;

2.      i crediti di carattere alimentare e di mantenimento;

3.      i crediti che non sono pignorabili ai sensi dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile;

4.      i frutti derivanti dall’usufrutto dei beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti;

5.      gli stipendi, i salari e le pensioni che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre mantenimento della famiglia, così come stabilito dal Giudice.

 

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In data 01 settembre 2021, così differita l'originario termine del 15 agosto 2020, è prevista l’entrata in vigore del nuovo codice della Crisi d’Impresa CCI (legge 19/10 2017 n.115) che ha come obiettivi principali della riforma della legge fallimentare quello di anticipare i segnali di crisi, limitare la gravità delle crisi aziendali e semplificare le procedure dell’attuale Legge 3/2012.

Le novità principali introdotte possono qui riassumersi:

-Il termine “fallimento” viene sostituito dall’espressione “liquidazione giudiziale”;

-si introduce un sistema di controllo per far emergere in tempi rapidi le situazioni di crisi di un’azienda, e porre rimedio con un rapido risanamento dell’impresa, prima che la situazione diventi irrimediabile, se non con la chiusura dell’azienda stessa. Si tende quindi a favorire la continuità aziendale e il superamento della crisi;

-l’esecuzione giudiziale o pignoramento viene posticipato, mettendo al primo posto procedure alternative per la gestione delle crisi e dell’insolvenza;

-le disposizioni concorsuali vengono semplificate, con l’obiettivo di ridurre tempi e costi;

-si istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti autorizzati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione;

-per tutelare i dipendenti, si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro.

Cosa cambia rispetto alla legge 3/2012

Tra i principi generali della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, vengono comprese anche le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’insolvenza dell’imprenditore commerciale viene trattata insieme a quella del debitore civile attuando così una sostanziale corrispondenza con le procedure previste nella Legge 3/2012.  Ci sono tuttavia anche elementi di novità tendenti a semplificare le procedure e renderle più accessibili oltre a colmare alcuni vuoti normativi che hanno determinato e tuttora determinano statuizioni differenti da parte dei giudici dei vari tribunali.

 

I soggetti delle procedure di sovraindebitamento nella Legge n.115/2017

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono riservate ai soggetti non compresi nelle procedura di liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa od ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile.

La definizione di sovraindebitamento

Rispetto alla Legge 3/2012, il nuovo Codice della Crisi d’Impresa (CCI) indica anche particolari figure che vanno a delimitare l’ambito soggettivo di applicazione delle procedure di sovraindebitamento, come l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e - con una formula residuale e di chiusura dell’intero sistema - ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale.

Per sovraindebitamento è da intendersi -art. 2, comma 1, lett. c) CCI-  “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore, minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o dal leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.”In merito alla definizione di consumatore c’è una precisazione all’art. 2, comma 1, lett. e), che lo descrive come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana, professionale eventualmente svolta, anche se socia illimitatamente responsabile di una società di persone o di una s.a.p.a., ma limitatamente ai debiti estranei a quelli sociali”.

Le procedure della nuova legge si rivolgono ai seguenti soggetti:

·         persone fisiche

·         artigiani

·         imprenditori individuali

·         professionisti

·         start-up innovative

·         aziende agricole

·         piccole imprese sottosoglia

 

Anche la famiglia viene ora considerata come soggetto unitario e la nuova disciplina introduce le procedure famigliari. Nel caso in cui il sovraindebitamento coinvolga intere famiglie o conviventi, la gestione della procedura sarà unitaria e quindi la normativa prevederà di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Le novità sulle 3 procedure

Nella nuova legge 115/2017 ritroviamo le tre procedure della legge 3/2012, ma con una definizione diversa:

 

1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore 

Prima era il piano del consumatore e rimane riservato solo ai consumatori, quindi persone fisiche in stato di sovraindebitamento.
Il Giudice verifica la documentazione presentata e salvaguarda una somma necessaria al sostentamento del debitore e del suo nucleo famigliare.

 

2. Concordato minore

Si tratta dell’accordo di composizione della crisi e con la nuova legge è rivolto solo alle imprese, che propongono ai creditori un piano di rientro dai debiti.

I soggetti che si trovano in una situazione di sovraindebitamento potranno presentare ai creditori, tramite l’Organismo di Composizione delle Crisi OCC), una proposta di concordato minore quando il piano permette di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

Non è più necessario il raggiungimento di approvazione del 60% dei creditori, come è stabilito nella normativa vigente )L. n.3/2012), ed il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. 

In seguito alla verifica da parte del tribunale, il giudice omologa il concordato quando ritiene che il credito dell'opponente può ricevere un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale per effetto dell'esecuzione del piano. 

 

3. Liquidazione controllata

È l’attuale “liquidazione dei beni” ed è l’unica procedura che si rivolge sia al consumatore che all’impresa. Prevede di pagare il debito con la liquidazione del proprio patrimonio, ottenendo, dopo tre anni dall’apertura della procedura, la cancellazione di ciò che non si è pagato con la vendita dei beni.

 

Sulla tutela del patrimonio del sovraindebitato

Le misure protettive del patrimonio del sovraindebitato vengono ampliate e rese efficaci in tempi più rapidi. 

Nel concordato minore, però, i titolari di crediti impignorabili restano esenti dalla sospensione (e ciò continua ad essere di ostacolo al risanamento di imprese minori e professionisti).

Con la nuova Legge 115/2017 risulta rafforzato l’istituto della esdebitazione del soggetto sovraindebitato.

Nella liquidazione controllata l’esdebitazione diventa “automatica, anziché dover essere attivata con apposito procedimento come accada nell’attuale Legge 3/2012.

Anche in riferimento alla meritevolezza ci sono novità e vengono ridotte le ipotesi che impediscono l’accesso alla procedura in base ai motivi che hanno portato alla crisi debitoria. 

Viene introdotta l’esdebitazione del debitore nullatenente, che permette a tutti coloro che non hanno nulla di liberarsi dei debiti, anche se una sola volta nella vita.

E’ altresì previsto, nel caso di piani di ristrutturazione dei debiti da parte di consumatori che hanno contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, che nel caso di approvazione del piano tali contratti vengano annullati proprio perché è necessario liberare risorse a favore dei creditori e agevolare il debitore nella sistemazione di propri debiti. 

Sono previste anche sanzioni nei confronti del creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o un suo aggravamento.

avv. michele de benedittis
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