Va sempre più consolidandosi presso i Tribunali di merito l’orientamento secondo cui l'intero contratto di fideiussione sottoscritto con un istituto di credito è affetto da nullità perché conforme allo schema contrattuale elaborato dall'ABI
La Corte d’Appello di Bari, con una recente decisione, dando continuità all’orientamento dell’ABF di Milano del 4 luglio 2019 favorevole alla nullità totale del contratto di fideiussione, ha ritenuto di aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, dapprima con ordinanza n. 28910/2017 e, più di recente ribadito con sentenza n. 21878 del 15/6/2019, secondo cui il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo A è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa "a monte" tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia "a valle", stipulato tra la singola Banca ed il singolo garante, poiché appare evidente che l'intesa "a monte", ancorché conclusa tra soggetti diversi da quelli che stipuleranno il contratto "a valle" ha quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia”.
Anche il Tribunale di Salerno ha precisato che “sebbene la Corte di Cassazione né con la pronuncia n.29810/2017 né con quella n.13846/2019 abbia precisato se le clausole vietate determinino la nullità dell'intero contratto o la sostituzione delle stesse con la normativa codicistica, deve escludersi l'applicabilità della nullità parziale ex art. 1419 c.c. perché la gravità delle violazioni in esame, - che incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo - rispetto ai superiori valori di solidarietà, muniti di rilevanza costituzionale (art. 2 Cost.), che permeano tutta l'impianto dei rapporti tra privati, dalla fase prenegoziale (art. 1337 c.c.) a quella esecutiva (artt. 1175, 1375 c.c.), ben giustifica che sia sanzionato l'intero agire dei responsabili di quelle violazioni; in altri termini, nell'ottica di assicurare alla nullità la sua funzione "sanzionatoria", in questo caso di comportamenti precontrattuali e contrattuali caratterizzati da contrarietà a buona fede ed ai canoni minimi di solidarietà sociale, è necessario assicurare in questo caso alla più grave forma di patologia del contratto la sua massima manifestazione, senza consentire che, in nome del principio di conservazione degli atti giuridici, possano essere salvaguardate le restanti pattuizioni o, addirittura, che si dia vita ad un'operazione "ortopedica" di sostituzione eteronoma di clausole ex articolo 1339 c.c. Soltanto attraverso una siffatta interpretazione, infatti, è consentito realizzare quella funzione di "private enforcement" a tutela della concorrenza che l'ordinamento ormai attribuisce anche ai privati cittadini (come da ultimo certifica il recepimento della Direttiva n. 2014/104/EU), nonché di scoraggiare gli Istituti di credito dal fare applicazione di clausole che la B.I., nel suo ruolo di Autorità garante della concorrenza tra banche, ha ritenuto restrittive della concorrenza”.
Sulla base di tale motivazione il Tribunale ha ritenuto che l'intero contratto di fideiussione è affetto da nullità perché conforme allo schema contrattuale elaborato dall'ABI, con la conseguenza che, essendo la garanzia personale dall'opponente sottoscritta nulla, non vi è alcun obbligo per lo stesso nei confronti della Banca opposta di corrispondere la somma oggetto di ingiunzione.
avv. michele de benedittis