GENITORI CHE OSTACOLANO LA NORMALE FREQUENTAZIONE DEI FIGLI DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE. SANZIONI

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17/05/2024

Nell'ambito delle separazioni o divorzio tra coniugi, non è raro il caso di genitori che trascurano i figli oppure ostacolano la normale frequentazione dei figli con l'altro genitore.

Nel tentativo di impedire comportamenti pregiudizievole per i figli minori, con il  D. Lgs n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia) è stata introdotta una disciplina molto ampia che può attivarsi ogni volta che il minore sia vittima, anche solo potenziale, di un pregiudizio a causa di un comportamento contrario ai doveri genitoriali oppure in violazione agli obblighi disposti dal Tribunale o assunti dai coniugi in sede di separazione e/o divorzio.

Invero, i genitori responsabili di gravi inadempienze verso i figli di carattere economico o relative agli obblighi di visita, possono essere ammoniti dal Tribunale competente; per ogni violazione o inosservanza successiva e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento del giudice, possono essere anche condannati, con provvedimento immediatamente esecutivo, al pagamento di una somma di denaro.

La quantificazione di tale somma è determinata dalla gravità e/o dal valore economico dell’inadempimento oppure tenuto conto del danno arrecato anche morale e/o psicologico, del pregiudizio prevedibile e di ogni altra circostanza utile ai fini della corretta determinazione della somma dovuta.

L’art. 473 bis.39 c.p.c., infatti, prevede la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, che – secondo la gravità dell’inosservanza – è prevista da un minimo di 75 euro sino ad un massimo di 5.000,00 euro. Tale condanna è immediatamente esecutiva e la somma dovuta sarà devoluta in favore della Cassa delle ammende.

Cumulativamente alle indicate sanzioni, il giudice può condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore oppure in favore dello stesso minore.

 

avv. michele de benedittis
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