GIUDIZIO DI DIVISIONE EREDITARIA: RICERCA DEI BENI DELL’EREDITA

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05/01/2021

A seguito dell'apertura della successione che coincide con la morte del de cuius, occorre procedere alla ricostruzione dei beni che costituiscono l’eredità, ovverosia la massa ereditaria. Se si è fra i chiamati all’eredità, per successione legittima o per designazione testamentaria, ci si troverà nella condizione di dover ricostruire il patrimonio del defunto mediante la ricerca di tutti i beni mobili ed immobili come ad esempio di conti correnti, di polizze vita, fondi di investimento, la ricerca di proprietà immobiliari ed eventuali partecipazioni societarie.

Spesso sorge contenzioso fra gli eredi avente ad oggetto la divisione dell’eredità con conseguente individuazione delle quote spettanti a ciascuno. In questi casi, la esatta ricostruzione della massa ereditaria sarà fondamentale per chi inizierà il giudizio poiché dovrà fornire al giudice tutti gli elementi per ricostruire la massa e ottenere l’indicazione della quota a se spettante.  La parte che ha introdotto il giudizio dovrà necessariamente fornire al giudice gli elementi necessari per effettuare detta ricostruzione, ricostruzione che non può essere demandata al Consulente Tecnico nominato dal Giudice.

Come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione il ruolo del consulente è quello di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti, cioè elementi già individuati dalla parte. La consulenza non potrà essere utilizzata per dispensare la parte dal fornire la prova delle propria domanda, ragion per cui la consulenza non verrà ammessa quando la finalità sia quella di delegare al consulente il compito che incombe sulla parte o cercare di “rimediare alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civ. Ordinanza 23 aprile 2018 n. 9979). 

avv. michele de benedittis
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