Il reato di diffamazione via e-mail: la competenza a giudicare è del Giudice del luogo in cui il messaggio viene scaricato

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20/10/2023

Con recente sentenza la Corte di Cassazione (Cass. Sez. Pen. n.38144/2023 del 18/09/2023) è intervenuta stabilendo che la competenza a giudicare nel reato di diffamazione appartiene al Giudice del luogo in cui il messaggio viene scaricato dall’utente.

La diffamazione, è un reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui soggetti terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa percepiscono l'espressione offensiva.

Per individuare tale luogo qualora il reato venga commesso per via telematica attraverso la trasmissione anche a plurimi destinatari di un messaggio di posta elettronica è necessario sottolineare come l'e-mail sia una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione.

Dunque, con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricati su siti web o diffusi sui social media, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell'inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè della loro spedizione), ma è necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria.

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