Illegittimità dell’addizionale provinciale sull’accisa sul consumo di energia

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22/04/2020

Con recenti sentenze n.27099 del 23 ottobre 2019 e n.27101/2019 la Corte di Cassazione ha confermato l’incompatibilità con le direttive dell’Unione Europea delle norme istitutive dell’addizionale provinciale sull’accisa sul consumo di energia elettrica. L’addizionale provinciale sull’energia elettrica, infatti, in vigore negli anni 2010 e 2011, non doveva essere pagata poiché la norma nazionale che l’aveva introdotta per alimentare il gettito degli enti locali era in conflitto con la Direttiva 2008/118/CE. Dunque, afferma la Corte di Cassazione nella decisione n. 27099 del 23 ottobre 2019, sono stati indebitamente pagati gli importi richiesti dalle aziende consumatori finali ai diversi fornitori nazionali e ciascuno dei soggetti incisi ha ora diritto di ottenere il rimborso.

Come è noto, le forniture di energia elettrica ricevute negli anni 2010 e 2011, erano sottoposte all’imposizione tanto dell’accisa quanto dell’addizionale provinciale sui consumi effettuati. Difatti, il D.L. n. 511/1988, e successive modifiche, ha previsto l’applicazione dell’addizionale provinciale ai consumi di qualsiasi uso di energia elettrica effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Tale addizionale, soppressa nel 2012, non doveva essere pagata poiché la norma nazionale che l’aveva introdotta per alimentare il gettito degli enti locali era in conflitto con la Direttiva 2008/118/CE. Dunque, afferma la Corte di Cassazione nella decisione n. 27099 del 23 ottobre 2019, gli importi pagati dalle aziende consumatori finali ai diversi fornitori nazionali sono stati indebitamente pagati e ciascuno dei soggetti incisi ha ora diritto di ottenere il rimborso.

Il principio di diritto reso dagli Ermellini della Suprema Corte è il seguente: “L’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui all’art. 6, D.L. n. 511/1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 26/2007, va disapplicata per contrasto, con l’art. 1, comma 2, Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di Giustizia della UE rispettivamente con le sentenze del 5 marzo 2015, Causa C-553/13, e 25 luglio 2018, Causa C-103/17”.

Inoltre, con la contestuale sentenza n. 27099 del 23 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “Il consumatore finale di una fornitura di energia elettrica sulla quale sia state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio”.

Sulla base di tali principi, con riferimento alle forniture di energia elettrica ricevute per gli anni 2010 e 2011, è possibile oggi richiedere al fornitore professionale la restituzione dell’addizionale provincial, in precedenza addebitata in bolletta.

avv. michele de benedittis
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