< Elenco news
26/02/2025
Con ordinanza n.1615 del 22/01/2025 la Corte di Cassazione sta stabilito che in tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INIPEC obbligatoriamente attivato dal destinatario con riferimento ad una determinata o specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti estranei a quella attività, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati, appunto, per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.