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14/06/2024
Con ordinanza del 27/05/2024 n.14691 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “le somme già versate per mantenimento dei figli sono irripetibili, ossia non devono essere restituite al coniuge che le ha versate nonostante che all’esito del giudizio siano risultate non dovute. Infatti, il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione (o quella di revoca) al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo.
Nella ipotesi però che il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione”.
avv. michele de benedittis