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02/02/2024
L’art. 50 del D. Lgs 50/2016 prevede che per gli affidamenti di appalti o concessioni di lavori o servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, avuto riguardo ai settori cd. labour intensive (caratterizzati dal fatto che il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto) i bandi, gli avvisi o gli inviti, compatibilmente con il diritto UE, dovranno prevedere una specifica clausola sociale volta a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato per ciascuna attività.
E' oramai principio consolidato che la clausola sociale non introduce comunque un diritto dei lavoratori al passaggio alle dipendenze dell’impresa subentrante in caso di cambio di appalto, ma solo una particolare salvaguardia che impone alla società che subentra nell’appalto l’onere (e non l’obbligo giuridico) di assumere lavoratori che contemporaneamente subiscono la perdita del posto di lavoro da parte del precedente lavoratore.
“Nella lex specialis la clausola cd. sociale va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, anche perché solo in questi termini essa è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto (cfr. Cons. Stato, VI, 24 luglio 2019, n. 5243; 21 luglio 2020, n. 4665; V, 12 febbraio 2020, n. 1066; Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6148; anche Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; da ultimo Tar Lazio Roma, Sez. II, 25/09/2023, n.13442).
Ed infatti, la clausola non comporta “alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l’imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo”; di guisa che “l’obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è assoluto né automatico” (Cons. Stato, n. 6148 del 2019, cit.; 16 gennaio 2020, n. 389).
avv. michele de benedittis