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01/07/2021
E’ utile analizzare la differenza esistente fra negozio simulato e negozio indiretto, nel cui genus rientra la donazione indiretta.
Il negozio indiretto è volto al conseguimento di un risultato ulteriore rispetto a quello tipico del negozio stesso. Tale tipo di negozio si differenzia nettamente da quello simulato, in quanto le parti vogliono realmente la produzione dei relativi effetti, i quali, però risultano strumentali rispetto al fine ulteriore perseguito. In altri termini, mentre nel negozio simulato le parti si accordano per escludere integralmente gli effetti dell’atto, in quello indiretto il negozio è realmente voluto, sebbene poi le parti intendano realizzare scopi ed effetti ulteriori rispetto a quelli normali dell’atto posto in essere.
Nel caso di specie, l’attrice, sostenendo che taluni dei beni immobili indicati in citazione siano stati intestati ai convenuti, sebbene il prezzo fosse stato versato dal de cuius, ha chiesto di accertare la natura indiretta di tali donazioni e, conseguentemente, ricomprendere tali beni nella massa ereditaria.
Come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di legittimità “nella donazione indiretta realizzata attraverso l’acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l’attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione; tale negozio produce, insieme all’effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all’arricchimento” (cass. Civ. 2.2.2.2016 n.1986).
Non vi è dunque necessità di esperire l’azione di simulazione.
avv. michele de benedittis