Il Garante per la Privacy ha recentemente emesso una nota informativa riguardo alla possibilità ch le aziende possano raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio.
Il Garante ha precisato che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
Invero, l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano esclusivamente agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, quali organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente o il collaboratore venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, questi, direttamente o anche tramite il datore di lavoro, dovrà comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori interpellati.
Le autorità competenti hanno, inoltre, già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun datore di lavoro o titolare dovrà attenersi per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.
Il datore di lavoro può:
-sensibilizzare e invitare i propri dipendenti a fornire un feedback individuale delle informazioni che li riguardano in relazione alla possibile esposizione ovvero invitarli a rivolgersi alle autorità competenti;
-informare, se necessario, canali dedicati;
-promuovere e favorire metodi di lavoro a distanza.
In caso di segnalazione, il datore di lavoro può registrare:
-la data e l'identità della persona sospettata di essere stata esposta;
-le misure organizzative adottate (contenimento, telelavoro, orientamento e contatto con il medico del lavoro, ecc.);
-il datore di lavoro potrà così comunicare alle autorità sanitarie, su richiesta, le informazioni relative alla natura dell'esposizione necessarie per qualsiasi assistenza sanitaria o medica della persona esposta).
avv. michele de benedittis