L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa; devono quindi ritenersi ammissibili le prove atipiche ossia quelle prove assunte in altro e distinto in procedimento, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Costituiscono prove atipiche i verbali di prove espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro giudizio fra le stesse od altre parti, la sentenza resa in altro giudizio».
Il Tribunale di Reggio Emilia con recente sentenza n. 1333/2021 rileva come, nel processo civile, manchi un omologo di quanto disposto nel rito penale (art. 189 c.p.p.) ove è prevista espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che, in ambito civile, siano ammissibili le prove atipiche.
In alcuni casi, l’atipicità della prova discende dal fatto che sia stata raccolta in una sede diversa da quella in cui viene impiegata. Costituiscono prove atipiche i verbali di prova espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro procedimento civilistico, la sentenza resa in altro procedimento civilistico.
In merito ai verbali, nel codice di procedura penale l’art. 238 c.p.p. disciplina l’acquisizione dei verbali di prove di un altro procedimento. In ambito civile, l’unica disposizione presente riguarda il valore indiziario delle prove raccolte in un processo estinto (art. 310 c.p.c.). Da tale norma «è stato enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti […] e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente […]».
Per quanto riguarda, invece, la sentenza resa in un altro giudizio, oltre a produrre gli effetti di giudicato tra le parti (ex art. 2909 c.p.c.), essa può valere come prova documentale verso i terzi che non sono parti del giudizio, anche se non vincolante per il giudice. «Tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai terzi che non sono parti nel giudizio, pur se non vincolante per il giudice, può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa».
avv. michele de benedittis