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11/10/2024
Come noto, l’art. 11 del d. lgs. 11/2010 stabilisce che in caso di operazioni di pagamento “non autorizzate” il pagatore abbia diritto al rimborso entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui il prestatore di servizi di pagamento prende atto dell’operazione eseguita in assenza di autorizzazione.
Tale rimborso può essere sospeso solo in caso di motivato sospetto di frode riconducibile all’utente ed a condizione che sia data comunicazione all’Autorità di Vigilanza da parte del prestatore di servizi di pagamento. Il presupposto che fonda il diritto del correntista ad ottenere il rimborso entro la fine della prima giornata operativa successiva al reclamo è rappresentato dalla sussistenza di una “operazione di pagamento non autorizzata”.
Il Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario di Napoli con decisione n. 3130/2023 ha stabilito che nelle fattispecie di spoofing (lo spoofing è una particolare tipologia di attacco che consente a un attore malevolo di nascondere la propria identità per risultare “affidabile” alla vittima designata e ottenere accesso a informazioni riservate e dati sensibili), data l’insidiosita` del meccanismo di aggressione, consistente nell’invio del messaggio sms dall’utenza dell’intermediario, non e` generalmente ravvisabile la colpa grave del ricorrente, a meno che non si rinvengano indici di inattendibilita` (quali ad es. evidenti errori grammaticali o sintattici) o di anomalia (quali ad es. l’invito a selezionare un link in nessun modo riferibile all’intermediario) che dovrebbero far allertare l’utente avveduto.
avv. michele de benedittis