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01/09/2023
Il D.L. 19 maggio 2020 n.34 all’art. 1540 ha previsto che “1, all’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n.917/1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente 2 bis: "le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili".
Con la disposizione introdotta, quindi, il legislatore ha chiarito che le restituzioni debbano essere effettuate al netto dell’imposta già versata solo quando ciò avvenga con ritenuta alla fonte.
Facendo quindi applicazione della normativa sopravvenuta, le somme reclamate dal Comune attore devono essere ripetute al netto delle imposte versate a titolo di ritenuta d’acconto Irpef il cui versamento, peraltro, è attestato dalla certificazione dei compensi delle provvigioni assoggettate a ritenuta emessa dal Comune.
avv. michele de benedittis