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24/01/2023
Il ricorrente ha proposto domanda di revoca del mantenimento versato in favore della ex coniuge adducendo che quest’ultima intrattiene una stabile e duratura relazione sentimentale con … con cui assiduamente si intrattiene in tutte le ore della giornata presso l’immobile. La Corte di cassazione ha recentemente affermato che “in materia di revoca dell’assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14151 del 4.5.2022). Sostiene la Cassazione che, con riferimento alla convivenza more uxorio, la coabitazione non assume il rilievo di un requisito indispensabile all’integrazione del fatto giuridico. “Anche la CEDU ha affermato di non ravvisare «alcun fondamento per tracciare la distinzione … tra i ricorrenti che convivono e coloro che – per motivi professionali e sociali – non lo fanno … poiché … il fatto di non convivere non priva le coppie interessate della stabilità che le riconduce nell’ambito della vita familiare ai sensi dell’art. 8» (Corte Edu, grande chambre, 7 novembre 2013, Vallianatos e altri c. Grecia, § 73)” ibidem.
Giacché la convivenza more uxorio ha il carattere di un fatto giuridico, che come tale sorge non da un atto, ma da volontari comportamenti, la sua sussistenza può essere affermata solo attraverso l’osservazione empirica del caso concreto, attraverso lo scrutinio di elementi fattuali che consentano di ritenere integrato il fatto giuridico. La frequentazione tra i Sigg.ri.., che condividono occasioni di vita familiare e che dichiarano all’esterno la loro relazione, continua da lunga data con le medesime modalità; Il Sig. continua a sostenere materialmente e moralmente la Sig.ra … nella gestione dei figli e la stessa utilizza quotidianamente l’autovettura intestata al Sig.., sono elementi che consentono di ritenere la sussistenza di una convivenza more uxorio, con relazione stabilizzatasi in questi anni da intendersi come legame affettivo, stabile e duraturo. Tuttavia l’incidenza della instaurazione di una convivenza more uxorio del coniuge beneficiario sul diritto a percepire l’assegno va vista alla luce della evoluzione giurisprudenziale di cui alla pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite n. 32198 del 5.11.2021. È stato escluso quell’effetto automatico della revoca del contributo del coniuge o ex coniuge nell’ipotesi della instaurazione di una relazione more uxorio del coniuge beneficiario, pur affermata nelle precedenti pronunce anche di legittimità. L’instaurazione della relazione more uxorio “non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa”.
avv. michele de benedittis