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26/04/2023
La legittimazione ad agire contro l'appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili spetta non soltanto al committente e ai suoi aventi causa, ma anche all'acquirente dell'immobile e, più in generale, a qualunque terzo che lamenti di essere danneggiato dai gravi difetti della costruzione, dalla rovina o dal pericolo di rovina di essa. Può rispondere a questo titolo verso i proprietari dell’immobile rovinato anche il direttore dei lavori.
E’ ben consentito al proprietario, una volta prescritta l’azione ex art. 1669 c.c. per decorrenza del termine annuale, di agire per la responsabilità extracontrattuale “generica” contro costruttore e direttore dei lavori allegandosi la violazione del neminem laedere e, naturalmente, sobbarcandosi in tal caso l’onere probatorio più gravoso posto in capo al danneggiato ex art.2043 c.c. (il cui termine prescrizionale è di cinque anni).
avv. michele de benedittis