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26/03/2025
Nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale spiegata dal conduttore per i danni da lui subiti dallo stato dell’immobile e che ha ad oggetto la riduzione proporzionale del canone di locazione contrattualmente stabilito commisurata all’entità del mancato godimento e della diminuita fruibilità del bene con restituzione degli importi versati in eccedenza, può essere proposta dalla parte intimata nella comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità, per l'intimato di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 codice proc. civile né, per il giudice, deve concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale. (Cass. Sez. 3, 21.6.2023, n. 17772)
avv. michele de benedittis