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24/04/2021
La Corte di Cassazione con sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021 ha riconosciuto che il potere di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria non ha limiti di tempo.
La normativa codicistica stabilisce, infatti, che le scritture contabili debbano essere conservate per 10 anni dalla loro ultima registrazione (tale termine vale per tutti i documenti , lettere inviate o ricevute, fatture di acquisto e vendita, estratti conto e documenti bancari, ecc.).
Tale scadenza può andare incontro a deroghe nei casi in cui l’amministrazione finanziaria abbia avviato un accertamento, potendo così esigere dal contribuente la conservazione delle scritture contabili fino al termine dell’accertamento e, pertanto, anche oltre il limite stabilito dalla normativa civile.
Con la richiamata sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021 l’amministrazione finanziaria, nell’espletamento delle sue funzioni, in taluni casi, può imporre di esibire documenti risalenti a molti anni addietro. Se, infatti, nella vita aziendale è presente un’operazione che genera effetti pluriennali (si veda il caso per esempio dell’ammortamento di beni materiali e immateriali, riporto in avanti di perdite degli esercizi pregressi) la documentazione contabile va conservata per tutto il tempo utile e necessario a sostenere quel determinato effetto economico che può andare quindi ben oltre il termine decennale previsto dal codice civile.
Va da sé, pertanto, che nel caso di una verifica fiscale ciò che risulta in dichiarazione e gli elementi costituenti il bilancio devono essere supportati da idonea documentazione fiscale utile a vincere le eventuali presunzioni di evasione.
avv. michele de benedittis